mercoledì 6 marzo 2013

AMICI, ECCO A VOI UN’ALTRA “DIMOSTRAZIONE DEL FATTO CHE ORMAI E’ DIVENTATO NECESSARIO COMBATTERE SEMPRE, ANCHE PER FAR VALERE UN PROPRIO DIRITTO...” NEL CASO SPECIFICO, ECCO IL MIO SCRITTO DI TRE ANNI FA AVVERSO LA SEDE INPS COMPETENTE, PER FAR VALERE IL DIRITTO AD USUFRUIRE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI PREVISTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO SOGGETTI DISOCCUPATI IN BASE ALL’ART. 8, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 407/90…

AMICI, ECCO A VOI UN’ALTRA “DIMOSTRAZIONE DEL FATTO CHE ORMAI E’ DIVENTATO NECESSARIO COMBATTERE SEMPRE, ANCHE PER FAR VALERE UN PROPRIO DIRITTO...”

ECCO A VOI COSA – E COME – DOVETTI SCRIVERE (CONTRO IL PARERE – CONTRARIO AL MIO E, QUINDI, FAVOREVOLE ALL’INPS – DI ALMENO TRE “CONSULENTI DEL LAVORO” DA ME ALL’EPOCA INTERPELLATI, NONCHE’ DEL MIO AVVOCATO DI FIDUCIA, IL QUALE – PUR ESSENDO FAVOREVOLE ALLA MIA TESI – MI SCONSIGLIO’ DICENDO CHE PER ARRIVARE AD UNA SENTENZA IN TRIBUNALE CI VOLEVANO 5 O 6 ANNI E, QUINDI, “IL GIOCO NON VALEVA LA CANDELA”…!), DICEVO, ECCO COSA SCRISSI AVVERSO LA COMPETENTE SEDE INPS DI XXX, ESATTAMENTE TRE ANNI FA (06/03/2010...), PER FAR VALERE IL DIRITTO (SPETTANTE ALL’AZIENDA DI PROPRIETA’ DELLA MOGLIE DI UN MIO FRATERNO AMICO) AD USUFRUIRE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI PREVISTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO SOGGETTI DISOCCUPATI IN BASE ALL’ART. 8, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 407/90…!!

N.B.: VERSO LA FINE DELLO STESSO MESE DI MARZO DEL 2010 VINSI, NEL SENSO CHE IL DOTTOR ANTONELLO CRUDO (DIRETTORE CENTRALE ENTRATE DELL’INPS, ROMA) MI DIEDE PIENAMENTE RAGIONE, COME BEN SI EVINCE ANCHE DALLA NOTIZIA SU GOOGLE (CHE CONTIENE ANCHE LA REGISTRAZIONE AUDIO DELLA TRASMISSIONE INTERCORSA A SUO TEMPO SU “RADIO 24”), CHE COMPARE AI PRIMI POSTI (ALMENO FINO A QUESTO PRECISO MOMENTO), SCRIVENDO IL MIO NOME E COGNOME (ANCHE VICEVERSA) OPPURE “INPS ASSUNZIONI AGEVOLATE SALVATORE”…

Addì 06 marzo 2013.

Salvatore Bruno Bossio

 

BRUNO BOSSIO SALVATORE

…OMISSIS…

SPETT.LE REDAZIONE de’
UN ABUSO AL GIORNO TOGLIE IL CODICE D’INTORNO
su “RADIO 24”
C.A. DOTT. ROBERTO GALULLO
(VS/EMAIL: …OMISSIS…)



OGGETTO: SEGNALAZIONE INERENTE IL MODO DISTORTO, ERRATO, ILLEGITTIMO E DANNOSO DELLA SEDE INPS DI XXX DI INTERPRETARE LE NORME CONCERNENTI I BENEFICI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO SOGGETTI DISOCCUPATI IN BASE ALL’ART. 8, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 407/90, CON RICHIESTA DI AIUTO NEL CERCARE DI CAPIRE CHI HA RAGIONE E CHI TORTO.-

In allegato alla presente,

io sottoscritto BRUNO BOSSIO Salvatore, …OMISSIS…,

TRASMETTO

una fotocopia fronte-retro di un mio valido documento di identità, che conferisce alla firma apposta in calce il valore di firma autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni sulla semplificazione amministrativa,

AUTORIZZO

sin d’ora ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali forniti, anche sensibili, ai sensi e per gli effetti, tra gli altri, degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice della privacy”),

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, e, nel ringraziarVi anticipatamente,

VI PREGO DI VOLERMI AIUTARE NEL CERCARE DI CAPIRE

CHI HA RAGIONE E CHI TORTO

– con la Vs/ trasmissione “Un abuso al giorno toglie il codice d’intorno” – per il seguente abuso che – a mio giudizio – commette la Sede dell’Inps di XXX (sua errata interpretazione per la concessione dei benefìci contributivi nelle assunzioni di personale fatte dalle aziende aventi diritto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 407/90, art. 8, comma 9).




Incredibile, l’INPS di XXX interpreta male la legge 407/90, “facendole dire cose che la stessa non dice”, e, così, avversa proprio i “soggetti deboli” (disoccupati da almeno 24 mesi), l’assunzione dei quali la norma, invece, incoraggia e promuove!!!

La Sede INPS di XXX – non degnatasi neppure di rispondere all’appòsita “istanza di riesame in autotutela” prontamente presentata – rigetta la richiesta di concessione dei benefìci economici (consistenti nella riduzione della misura dei contributi òneri sociali inerenti il dipendente interessato, da pagare da parte dell’azienda datrice di lavoro, operante in Calabria, in misura molto ridotta “per un periodo di 36 mesi”...) di cui alla legge n. 407/90 per l’unico dipendente assunto in data 28/07/2009 dall’azienda edìle individuale (di proprietà della moglie di un mio fraterno amico), motivazione (testuale) “in quanto [il dipendente] nel biennio precedente l’assunzione supera i limiti reddituali previsti dalle norme [€ 8.000,00 annui attualmente...tempo addietro erano € 7.500,00]. Pertanto si diffida l’azienda dall’utilizzo delle riduzioni di cui sopra e si invita a regolarizzare quanto dovuto” (!!).

Anzi, ad oggi l’Inps ha già notificato per posta le prime tre “note di rettifica”...e se esse non vengono pagate entro trenta giorni non sarà più rilasciato all’Azienda neppure il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva)...oltre al danno anche la beffa. Come suol dirsi... “cornuti e mazziati”!!

In effetti – ad oggi – l’azienda le ha già pagate, e pagherà anche le successive, man mano che arriveranno, per evitare guai e danni maggiori (sic!), subendo così l’abuso, fino a tutto il 31/12/2009, avendo poi provveduto a non usufruire più in Dm/10 di dette agevolazioni (vista la situazione di diniego) dal 01/01/2010 in poi...pagando per intero quanto dovuto come se si trattasse di un dipendente normale non portatore di nessuna agevolazione/diritto...sempre subendo così l’abuso...

In breve, un povero cittadino o va ad impelagarsi a presentare ricorsi amministrativi (peraltro inutili…) ed avviare cause civili (dispendiose, di lunga durata e dall’ésito incerto) contro la pubblica amministrazione (leggasi “Inps”) oppure...abbozza e “si prende tutti i torti, anche quelli che non ha”!!

Non hanno affatto funzionato, altresì, né il Servizio Internet dell’Inps (detto “Inps Risponde”), che ha sempre girato i miei quesiti in merito, due, alla Sede di competenza (XXX!!), né quello del Ministero del lavoro (“backoffice@lavoro.gov.it”), il quale ha sempre rinviato ad altri enti, senza ad oggi aver mai fornito risposta risolutiva, ma solo riscontri, diciamo, “di cortesia”...

Le pratiche rigettate ed i “mancati dipendenti” (non assunti in quanto non ritenuti, a torto, agevolabili), già nella sola provincia di XXX ho sentito dire siano parecchi, senza contare quelli che già in partenza non vengono assunti dalle aziende, che – pur intendendo assumerli – non lo fanno in quanto scoraggiate da tale errata interpretazione dell’Inps...
L’art. 8, comma 9, della L. 407/90 non parla affatto di “biennio precedente l’assunzione” (nel senso di due anni solari interi, da 1/1 a 31/12, precedenti l’anno solare stesso in cui avviene l’assunzione del dipendente, così come se fossero – diciamo – nel caso specìfico – circa trenta mesi...), bensì soltanto di “lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi...” (N.B.: Per brevità, qui ometto la trascrizione integrale dell’intero testo, del resto facilmente consultabile su internet...).

Perché detto minimo di 24 mesi di iscrizione nelle liste dei disoccupati (tenute dai competenti Uffici del Lavoro), da avere al momento dell’assunzione (e non in altri momenti...), in base al distorto modo di ragionare della Sede Inps di XXX, deve diventare un numero di mesi molto maggiore?? Perché “far dire alla legge cose che la stessa non dice”??

E non mi si obietti che ciò che di errato dice la Sede Inps di XXX lo dica l’art. 5 del D.Lgs. n. 297 del 19/12/2002 (decreto legislativo “recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”...come si legge già nel suo Titolo...), articolo che ha sostituito l’art. 4 del precedente D.Lgs. 21/04/2000, n. 181, art. 5 che – al suo comma 1, lettera a) – dopo aver detto che “Le Regioni stabiliscono i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione...” [e, dato che la nostra Regione, la Calabria, non ha mai stabilito, ad oggi, detti criteri, significa che, in mancanza, continua ad applicarsi detta norma nazionale...] – tratta della “conservazione dello stato di disoccupazione a séguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione…”.

Parlare di “conservazione” dello stato di disoccupazione, nonché di “svolgimento di attività lavorativa”, a mio parere, significa:

a) il verbo “conservare” vuol dire mantenere un qualcosa che è stato – come è ovvio – precedentemente acquisito, e questo qualcosa è, appunto, lo “stato di disoccupazione”, così come definito dall’art. 1 del suddetto D.Lgs. n. 297/2002, (articolo che qui non trascrivo per brevità),

b) la locuzione “a séguito” – ovviamente – vuol dire che lo “svolgimento di attività lavorativa” che ci interessa è quella svolta dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati (a séguito del licenziamento) e non quella svolta mentre si era assunti, prima di essere licenziati dal proprio datore di lavoro, divenendo, così, disoccupati… Perciò, il reddito da non superare, oltre che essere “di lavoro”, e non – per esempio – di indennità di disoccupazione, deve essere relativo a questo – diciamo – ultimo lavoro, non a quello svolto – ovviamente – prima di essere licenziati! D’altra parte, se così non fosse, come ritiene la Sede Inps di XXX, sbagliando, si creerebbero forti disparità di trattamento tra un lavoratore che viene licenziato, poniamo, nei due/tre mesi iniziali di un certo anno (gennaio/marzo...) – che non supererebbe mai gli ottomila euro annui attuali di limite reddituale – ed un altro lavoratore che venisse licenziato negli ultimi mesi (settembre/ottobre/ecc...) del medesimo anno...

Tornando al caso pratico, il dipendente interessato, come detto assunto in data 28/07/2009 (e, perciò, al momento dell’assunzione, era iscritto nelle liste dei disoccupati da 26 mesi...), era stato a suo tempo licenziato da altro datore di lavoro in data 04/06/2007, che lo aveva assunto in forza sin dal 19/06/2006...

Sùbito dopo detto licenziamento, il dipendente in questione si è iscritto al competente Centro per l’Impiego di XXX ed in data 13/06/2007 ha presentato regolare domanda di disoccupazione alla Sede Inps competente di XXX, percependola regolarmente (CUD 2008 per l’ANNO 2007 dell’Inps per l’indennità disoccupazione percepita: importo imponibile fiscale € 4.381,44).

Pertanto, a mio parere, per detto dipendente non vi era nessun motivo per non concedere le agevolazioni di cui alla legge 407/90 alla ripetuta azienda di proprietà della moglie del mio amico, il tutto per come previsto anche nel Documento della Seduta della CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI del 10/12/2003 (che la Sede Inps di XXX non prende affatto in considerazione...), documento del quale qui ometto il testo in quanto lo si trova facilmente su internet...

Concludendo, mi domando: E’ GIUSTO CHE LA SEDE INPS DI XXX POSSA CONTINUARE A SBAGLIARE, COLPENDO, COSI’, I LEGITTIMI INTERESSI SIA DEI DATORI DI LAVORO INTERESSATI ALLE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE 407/90, E SIA – SOPRATTUTTO – DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA, PER AGEVOLARE E PROMUOVERE L’ASSUNZIONE DEI QUALI LA LEGGE STESSA E’ STATA A SUO TEMPO CONCEPITA DAL LEGISLATORE?

Luogo e data: …OMISSIS…, lì 06/03/2010.

Distinti saluti, In fede




…………………………………….

ALL.: FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTO SCRIVENTE, CHE CONFERISCE ALLA FIRMA SOPRA APPOSTA IL VALORE DI FIRMA AUTENTICATA AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA;

TRATTANDOSI DI EMAIL ANZICHE’ DI TELEFAX, QUI SI RIPORTANO GLI ESTREMI DELLA STESSA CARTA DI IDENTITA’: …OMISSIS….-




ECCO A VOI IL LINK SU GOOGLE:

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/un-abuso-al-giorno/2010-03-31/inps-assunzioni-agevolate-114115.php?idpuntata=gSLAGE9s&date=2010-03-31

 

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.